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FAQ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ MATRIMONIALE
Quali sono i motivi per cui il matrimonio può essere dichiarato nullo?
Tutte le nozioni giuridiche riguardanti i motivi di nullità sono illustrate nel sito della C.E.I. nella sezione riguardante i Tribunali Ecclesiastici.
Si consiglia, comunque, di ricorrere alla consulenza di una persona esperta nella disciplina canonistica (il Patrono Stabile del T.E.M o un professionista canonista, al fine di scongiurare il rischio di incorrere in interpretazioni e/o valutazioni errate o fuorvianti.
È necessario avere un avvocato per poter introdurre la causa di nullità del matrimonio?
Nelle cause di dichiarazione di nullità matrimoniale non vi è l’obbligo dell’assistenza di un legale, in quanto la parte ha facoltà di difendersi autonomamente.
Risulta, però, evidente che il ricorso ad una difesa tecnica possa garantire maggiore efficacia.
È per tale motivo che il T.E.M. mette a disposizione di coloro che, per ragioni economiche, non hanno la possibilità di permettersi l’assistenza di un legale di fiducia, la figura del Patrono Stabile, cioè di un avvocato retribuito direttamente dal Tribunale a cui la parte non è tenuta a corrispondere alcun compenso e che potrà essere di aiuto nella fase preliminare del processo.
Se la parte convenuta non risponde al Tribunale e non interviene in giudizio è preclusa la prova della nullità?
Nel giudizio canonico non si può costringere la parte convenuta ad intervenire nel processo.
Il mancato intervento della parte convenuta non pregiudica, in modo automatico, la possibilità della declaratoria di nullità.
Infatti, detta situazione può avere un peso differente in relazione al capo di nullità dedotto dall’attore.
È normalmente possibile raggiungere la necessaria certezza morale (requisito fondamentale per il Giudice ecclesiastico per poter emettere la sentenza) anche in mancanza della deposizione giudiziale della parte convenuta.
Anzi spesso un atteggiamento palesemente ostativo della parte convenuta può essere letto a suo sfavore dal Collegio giudicante.
Quanto dura una causa di nullità?
Preliminarmente deve ammettersi l’impossibilità a determinare con precisione la durata di una causa di nullità matrimoniale, dipendendo questa da una serie di variabili.
Essendo stata abrogata, dalla recente riforma, la norma della “doppia sentenza conforme”, che rendeva obbligatorio il secondo grado di giudizio anche senza l’appello formale di una delle parti, si può certamente ritenere che le cause di nullità saranno molto più celeri rispetto al passato.
Inoltre, poiché è stato istituito il processo più breve davanti al Vescovo diocesano, è ora possibile che nei casi previsti dalla nuova normativa i tempi siano veramente ridotti (il processo breve dovrebbe, infatti, essere svolto nel tempo compreso tra uno e tre mesi).
Fatta questa necessaria premessa, il Codice di Diritto Canonico stabilisce come tempo di durata del processo ordinario un anno.
Il riconoscimento della nullità fa perdere l’assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale civile?
Il riconoscimento della nullità matrimoniale può trovare accoglimento in Italia nell’ordinamento statale in seguito a delibazione della sentenza, ovvero del riconoscimento di efficacia ad un provvedimento di un altro Stato.
Solo dopo la delibazione, che si ottiene con un procedimento presso la Corte di appello competente territorialmente, può venire meno l’obbligo del mantenimento, ma soltanto verso il coniuge.
Nei riguardi dei figli, infatti, rimane sempre obbligatorio e vincolante quanto stabilito dal Giudice all’atto della separazione e/o del divorzio.
È bene precisare che la delibazione delle sentenze di nullità è possibile solo a determinate condizioni.
Inoltre, nel luglio 2014, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio della non delibabilità delle sentenze di declaratoria di nullità in quei casi in cui vi sia stata una prolungata convivenza coniugale (almeno tre anni).
Il riconoscimento della nullità del matrimonio incide su eventuale prole nata nel coniugio?
Non vi è alcun legame tra il riconoscimento della nullità del vincolo – anche in seguito a delibazione – e la prole nata nel matrimonio.
Del resto in Italia, già dal 1975 con la riforma del diritto di famiglia, si è abbandonata la dicitura di “figli illegittimi” per indicare la prole nata da due persone non unite in matrimonio a vantaggio della locuzione “figli naturali”.
Nel 2012 è poi stata emanata una legge che ha equiparato in toto lo status di “figlio” con l’eliminazione di qualsiasi distinzione.
Ad ogni modo, la sentenza affermativa che dichiara nullo un matrimonio incide soltanto sul rapporto coniugale e non sulla prole.
Anche a livello economico deve precisarsi che neppure la delibazione della sentenza canonica può modificare l’obbligo al mantenimento dei figli stabilito dal Giudice civile.
Come si fa per introdurre una causa di nullità presso il T.E.M.?
È innanzitutto necessario effettuare una consulenza previa con un esperto canonista per verificare l’esistenza o meno dei presupposti per la nullità.
Questo Tribunale offre un servizio gratuito di consulenza, prestata dal Patrono Stabile.
Per fruirne basta compilare l’apposito modulo di richiesta e l’informativa per il trattamento dei dati personali ed indirizzarli al Vicario Giudiziale del T.E.M.
Che differenza c’è tra Avvocato di fiducia e Patrono Stabile?
L’avvocato cosiddetto “di fiducia” è un professionista che, avendo i titoli richiesti dal Codice di Diritto Canonico, è stato riconosciuto idoneo a patrocinare le cause presso il nostro Tribunale.
Viene scelto liberamente dalla parte e deve, quindi, essere di norma retribuito da questa secondo le tariffe stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Il Patrono Stabile è un avvocato che presta in modo totalmente gratuito il proprio servizio di consulenza, ovvero di verifica della possibilità di iniziare una causa di nullità e di un eventuale patrocinio nel processo; egli, infatti, viene retribuito direttamente dal T.E.M. e nulla è ad esso dovuto da parte dell’assistito.
Che cosa è “l’annullamento di matrimonio”?
Parlare di “annullamento di un matrimonio religioso” non è corretto perché si può annullare solo ciò che è venuto ad esistenza, mentre oggetto del processo canonico di nullità è verificare che il matrimonio non sia mai venuto ad esistenza. È corretto, quindi, parlare di sentenza di nullità di matrimonio, con la quale un tribunale ecclesiastico riconosce nullo – dall’origine – un matrimonio celebrato in chiesa.
I figli subiscono delle conseguenze dalla dichiarazione di nullità di matrimonio?
Assolutamente no. I figli sono e rimangono, sia per la Chiesa che per lo Stato, legittimi, continuano a godere degli stessi diritti e verso di loro permangono gli stessi doveri assunti a norma del diritto canonico e civile.
Si può chiedere la nullità anche quando la convivenza matrimoniale è durata molti anni?
Si. La nullità attiene alla validità o meno del sacramento al momento della celebrazione delle nozze; non ha quindi alcuna importanza che la convivenza matrimoniale si sia protratta a lungo. La breve convivenza matrimoniale, invece, potrebbe essere motivo per chiedere un processus brevior.
Si può chiedere la nullità anche quando ci siano figli?
Si. La nullità attiene alla validità o meno del sacramento al momento della celebrazione delle nozze; non ha quindi alcuna importanza che ci siano figli.
Solo i ricchi possono fare una causa presso un tribunale ecclesiastico?
Assolutamente no. Coloro che si trovano in disagiate condizioni economiche possono chiedere, presentando idonea documentazione, il gratuito patrocinio e gli sarà quindi nominato dal tribunale un patrono d’ufficio. In altri casi la parte può chiedere la riduzione delle spese e/o la loro rateizzazione oppure potrà chiedere alla parrocchia o al servizio Caritas di contribuire al pagamento delle spese processuali ed eventualmente dell’onorario dell’avvocato scegliendosi così un patrono di fiducia.
A quanto ammontano le spese processuali nei tribunali ecclesiastici?
Nei tribunali ecclesiastici italiani attualmente le spese di un giudizio di nullità di matrimonio a carico della parte attrice sono di 525,00€, quelle dovute dalla parte convenuta ammontano a 262,50. Nelle cause di inconsumazione (matrimonio rato e non consumato) le spese ammontano a circa 800,00€ nella fase diocesana e altri 800,00 nella fase davanti la Rota Romana. In Rota le spese processuali a carico della parte che si avvalga di un patrono di fiducia sono decise dal giudice, al termine del giudizio, sulla base del reddito della parte stessa e del lavoro svolto dal tribunale. Presso la Segnatura Apostolica le spese processuali relative alle querele di nullità avverso le sentenze rotali sono stabilite di volta in volta dal tribunale.
Qual è l’onorario dell’avvocato?
Per le cause di nullità di matrimonio presso i tribunali ecclesiastici italiani l’onorario dell’avvocato di fiducia, in primo grado, deve essere compreso tra i 1.600,00€ e i 3.000,00€, oltre spese e oneri di legge, suddivisibili in più tranche. Nell’eventuale fase di appello presso un tribunale ecclesiastico italiano da 650,00€ a 1.300,00€, oltre spese e oneri di legge.
Presso la Rota l’onorario relativo alle cause di nullità matrimoniale per prassi è compreso tra i 2.000,00€ e i 5.000,00€, oltre spese e oneri di legge.
A seguito di sentenza che dichiara la nullità del matrimonio, perdo il diritto all’assegno di mantenimento?
La sentenza canonica di nullità di per sé non incide sugli effetti patrimoniali statuiti in sede di separazione e/o di divorzio. In caso di delibazione della stessa, non vi è alcuna conseguenza in relazione all’assegno di mantenimento se è già intervenuto divorzio con sentenza passata in giudicato.
Marito e moglie devono entrambi partecipare al giudizio di nullità di matrimonio?
È auspicabile che entrambe le parti partecipino, eventualmente anche presentando domanda congiunta, ma non è necessario. Se la parte convenuta non risponde alla convocazione del Tribunale ecclesiastico o dichiara di non voler partecipare, la causa procede anche in sua assenza. La parte convenuta ha comunque il diritto di costituirsi in giudizio tramite un avvocato in qualsiasi momento.
Chi è il patrono?
È l’avvocato deputato alla difesa tecnica. Nelle cause di nullità di matrimonio la parte lo sceglie liberamente tra gli avvocati rotali (che possono patrocinare nei tribunali ecclesiastici di tutto il mondo) o tra quelli abilitati da un solo tribunale o, infine, tra i patroni stabili di cui alcuni tribunali si possono dotare. Con il patrono di fiducia la parte instaura un rapporto personale e fiduciario, confermato dal mandato procuratorio. Il patrono ha elevate competenze professionali essendo necessariamente un avvocato rotale o, solo eccezionalmente, un vero esperto in diritto canonico.
Chi è l’avvocato rotale, l’avvocato della Curia Romana e della Santa Sede?
L’avvocato rotale è un professionista che ha concluso un lungo corso di studi conseguendo presso un’università pontificia il dottorato in diritto canonico e, presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, il diploma triennale al termine dello Studio Rotale.
L’avvocato della Santa Sede e della Curia Romana è un avvocato rotale, con almeno 7 anni di patrocinio effettivo, che, per le sue elevate competenze in diritto amministrativo canonico e per la sua buona fama e la spiccata onorabilità, è nominato dalla Segreteria di Stato.
Posso scegliere un qualsiasi avvocato di fiducia?
Per le cause di nullità di matrimonio si può scegliere un qualsiasi avvocato rotale residente in qualsiasi parte del mondo o un avvocato non rotale ma iscritto nell’albo del tribunale che si intenda adire. Eventualmente il tribunale può chiedere anche la costituzione di un procuratore in loco. L’albo degli avvocati rotali si può richiedere presso la Rota Romana.
Come faccio a sapere se posso introdurre una causa di nullità di matrimonio?
Oltre al Personale del Tribunale Ecclesiastico, anche un avvocato rotale, un patrono stabile di un tribunale ecclesiastico o un avvocato abilitato in un tribunale ecclesiastico può verificare l’esistenza o meno dei requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per introdurre una causa di nullità di matrimonio. La legge canonica, valevole per tutto il mondo, consente che la parte possa stare in giudizio personalmente; è tuttavia opportuna la nomina di un avvocato perché questi la assista, la rappresenti ed in sostanza la accompagni con competenza e professionalità in un percorso di estrema importanza sia giuridica che personale quale il processo di nullità canonica, che richiede un’elevata competenza tecnica. Ed infatti, attualmente, in Italia solo l’avvocato potrà redigere il libello con il quale è richiesta la dichiarazione di nullità del matrimonio per uno o più motivi specifici da esso individuati.
Quali sono i motivi di nullità di matrimonio?
I motivi sono molteplici ed indicati tassativamente dal Codice di Diritto Canonico. Tra questi i più frequenti sono: esclusione della indissolubilità di matrimonio (cioè la riserva di ricorrere al divorzio nel caso la convivenza vada male), esclusione della prole, esclusione della fedeltà coniugale, varie forme di incapacità per immaturità psico-affettiva, alcolismo, tossicodipendenza, disturbo dipendente di personalità, narcisismo, mancanza di libertà interna ecc. specificando che tali situazioni devono essere presenti al momento del consenso nuziale.
Quali documenti sono necessari per una causa di nullità di matrimonio?
Oltre alle certificazioni richieste dai singoli tribunali, sarà sempre necessario produrre: il mandato procuratorio per l’avvocato, l’atto di matrimonio in copia esattamente conforme all’originale, il certificato di matrimonio richiesto al comune, copia della sentenza di divorzio o separazione, certificato di residenza di uno o entrambi i coniugi, elenco dei testimoni che possano confermare quanto dichiarato e ritenuto utile dall’avvocato. A ciò potrà poi essere opportuno allegare ulteriore documentazione suggerita dall’avvocato.
Come faccio a sapere qual è il tribunale competente per una causa di nullità di matrimonio?
L’avvocato saprà sicuramente indicare il o i tribunali competenti alla trattazione della causa o eventualmente suggerire un processus brevior davanti al Vescovo. Il tribunale della Rota Romana di norma è solo tribunale di appello.
Che cosa è un processus brevior?
Come dice il nome è un processo “più breve” che si svolge davanti al Vescovo quando entrambi i coniugi siano d’accordo e la nullità del matrimonio sia talmente evidente da consentire un’istruttoria con tempi ridottissimi. Non è, dunque, applicabile a tutte le situazioni e dovrà essere un avvocato a verificare se ne esistano i presupposti.
Quanto dura una causa di nullità di matrimonio?
Dipende dal tipo di giudizio e quale tribunale eventualmente si adisca. Si passa dai 2-3 mesi di un processus brevior davanti al Vescovo ai 18-24 mesi per il primo grado di una causa ordinaria. I tempi sono comunque meramente indicativi e variano da tribunale a tribunale e secondo la complessità della causa.
Dopo la causa di nullità di matrimonio potrò risposarmi in chiesa?
La sentenza affermativa divenuta esecutiva, e quindi non più appellabile, dà la possibilità di accedere sicuramente ai Sacramenti e risposarsi in chiesa, a meno che non sia apposto un divieto di passare a nuove nozze religiose. In questo caso per risposarsi in chiesa è necessaria un’ulteriore brevissima procedura amministrativa che tolga tale divieto.
Se non sono d’accordo con la sentenza cosa posso fare?
Contro una sentenza affermativa di primo grado, può appellare allo stesso tribunale la parte convenuta o il Difensore del Vincolo del tribunale o il Promotore di Giustizia entro 15 giorni dalla notifica della sentenza. Tale appello andrà poi proseguito davanti al tribunale superiore entro 30 giorni. Contro una sentenza negativa di primo grado può appellare la parte attrice. Se nessuno propone appello contro una sentenza affermativa, questa diventa esecutiva. In casi eccezionali, si può ricorrere anche contro una sentenza esecutiva presentando nova causae propositio al Tribunale della Rota Romana o restitutio in integrum.
Amoris Laetitia indica una via alternativa al cosiddetto “annullamento di matrimonio”?
No. Amoris Laetitia suggerisce un cammino di discernimento che precede e/o accompagna il giudizio di nullità di matrimonio, ma non lo sostituisce. Solo questo, infatti, può dare la possibilità di risposarsi in chiesa.
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